mercoledì 23 Settembre 2026

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Munizioni al piombo: facciamo chiarezza sulle regole in Friuli Venezia Giulia

L’utilizzo delle munizioni contenenti piombo è uno degli argomenti che, negli ultimi anni, ha generato il maggior numero di dubbi tra i cacciatori. Le modifiche introdotte dalla normativa europea e le disposizioni applicabili anche in Friuli Venezia Giulia hanno infatti cambiato alcune abitudini consolidate, rendendo necessario prestare particolare attenzione alle aree in cui si esercita l’attività venatoria.

Da dove nasce il divieto

Il cambiamento deriva dal Regolamento (UE) 2021/57, che ha modificato il regolamento REACH introducendo specifiche restrizioni riguardanti l’utilizzo e la detenzione di munizioni spezzate contenenti piombo durante l’attività venatoria nelle zone umide (“wetlands”) e nelle aree poste entro 100 metri dal loro perimetro.

La finalità del provvedimento è ridurre l’immissione di piombo nell’ambiente, limitando il rischio di ingestione accidentale dei pallini da parte degli uccelli acquatici e, più in generale, della fauna selvatica.

Cosa significa “zona umida”

Uno degli aspetti più importanti riguarda proprio la definizione di zona umida.

Il Regolamento europeo richiama una definizione molto ampia, comprendente paludi, pantani e torbiere, nonché distese d’acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata.

Su questo punto è intervenuta la Circolare 9 febbraio 2023, n. 72, precisando che, ai fini dell’applicazione del Regolamento, per zona umida deve intendersi una zona acquitrinosa che, per dimensioni, stabilità morfologica e natura, sia in grado di fornire un habitat stabile e duraturo agli uccelli acquatici.

La Circolare precisa inoltre che sono escluse dalla nozione di zona umida le aree idriche effimere, soggette a variazioni temporanee del livello dell’acqua o del contenuto di umidità, prive del carattere di stabilità e permanenza.

In Friuli Venezia Giulia occorre inoltre tenere conto della specifica disciplina regionale relativa alle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

La L.R. 14/2007, come successivamente modificata, prevede nelle ZPS il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo nelle zone umide naturali con acqua dolce, salata e salmastra e in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini.

La disciplina regionale prevede inoltre l’individuazione dei perimetri delle zone umide naturali e artificiali interessate, comprese quelle con acqua dolce, salata e salmastra e i prati allagati, nonché della relativa fascia di rispetto di 150 metri.

Per questo motivo è fondamentale conoscere il territorio nel quale si esercita la caccia e verificare preventivamente le disposizioni e le cartografie applicabili alla zona interessata.

Cosa cambia per il cacciatore

Nelle zone interessate dal divieto non è consentito utilizzare cartucce a pallini contenenti piombo.

La normativa europea disciplina inoltre la detenzione di munizioni spezzate contenenti piombo durante l’attività venatoria nelle zone umide e nelle aree poste entro 100 metri dal loro perimetro.

Su questo particolare aspetto è importante richiamare quanto precisato dalla Circolare 9 febbraio 2023, n. 72, che fornisce indicazioni per la corretta applicazione del Regolamento europeo.

L’accertamento di un’eventuale violazione deve essere effettuato tenendo conto di tutte le informazioni e delle circostanze necessarie ad attestare l’effettivo e concreto pericolo attuale di diffusione del piombo nell’ambiente.

Questo significa che la semplice presenza del cacciatore in una zona umida con pallini di piombo non determina automaticamente una violazione.

La Circolare chiarisce infatti che il soggetto trovato all’interno o in prossimità di una zona umida con pallini di piombo durante una battuta di caccia, o in relazione ad essa, può dimostrare, se richiesto, che intendeva effettivamente sparare altrove e che si trovava soltanto in transito nella zona interessata.

Pertanto, il cacciatore che si trova semplicemente a transitare in una zona interessata dal divieto con munizioni al piombo deve poter dimostrare, sulla base delle circostanze concrete, che non intendeva utilizzare tali munizioni nella zona vietata ma che era diretto verso un’altra area.

Per evitare possibili contestazioni durante il transito nelle zone interessate è comunque consigliabile mantenere il fucile scarico e adottare un comportamento dal quale risulti chiaramente che non si sta esercitando l’attività venatoria in quel luogo.

Attenzione alla differenza tra 100 e 150 metri

È importante non confondere le due disposizioni.

Il Regolamento europeo stabilisce una fascia di 100 metri attorno alle zone umide nell’ambito della disciplina europea sull’utilizzo e sulla detenzione dei pallini di piombo.

In Friuli Venezia Giulia, nelle ZPS, deve essere considerata anche la specifica disciplina regionale che prevede una fascia di rispetto di 150 metri dai confini delle zone umide individuate relativamente al divieto di utilizzo del munizionamento a pallini di piombo.

I 100 metri della normativa europea e i 150 metri della disciplina regionale nelle ZPS devono quindi essere considerati tenendo conto del diverso ambito di applicazione delle rispettive disposizioni.

Per questo motivo è consigliabile verificare preventivamente la zona nella quale si intende esercitare l’attività venatoria e portare con sé, ove possibile, esclusivamente munizioni conformi alle disposizioni applicabili.

Le alternative disponibili

Oggi il mercato mette a disposizione numerose soluzioni prive di piombo, tra cui munizioni in acciaio, bismuto e tungsteno, sviluppate per garantire prestazioni sempre più elevate.

Prima di utilizzare cartucce in acciaio è comunque opportuno verificare che il proprio fucile e le relative strozzature siano idonei a questo tipo di munizionamento, attenendosi alle indicazioni e alle prescrizioni del costruttore.

Le indicazioni per il Friuli Venezia Giulia

Il Friuli Venezia Giulia presenta un territorio estremamente vario, caratterizzato dalla presenza di lagune, fiumi, risorgive e numerose zone umide naturali e artificiali di elevato interesse ambientale.

Particolare attenzione deve essere prestata alle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

La L.R. 14/2007 prevede infatti, nelle ZPS, il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo nelle zone umide naturali con acqua dolce, salata e salmastra e nella fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini.

La disciplina regionale contempla inoltre l’individuazione dei perimetri delle zone umide naturali e artificiali, con acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, e della relativa fascia di rispetto.

È quindi importante consultare la normativa e la cartografia regionale vigente, il Calendario Venatorio Regionale e gli eventuali provvedimenti specifici relativi al territorio nel quale si intende esercitare la caccia.

Conoscere le regole significa cacciare responsabilmente

Conoscere correttamente la normativa consente al cacciatore di tutelarsi da possibili contestazioni e di svolgere l’attività venatoria nel pieno rispetto dell’ambiente e delle disposizioni vigenti.

Particolare attenzione deve essere prestata quando si attraversano o si raggiungono aree prossime alle zone umide: il possesso di pallini di piombo non comporta automaticamente una violazione in caso di semplice transito, ma le circostanze concrete devono essere compatibili con l’intenzione di utilizzare tali munizioni in un’altra zona nella quale il loro impiego sia consentito, secondo quanto chiarito dalla Circolare 9 febbraio 2023, n. 72.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la documentazione ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la normativa nazionale ed europea vigente oppure rivolgersi alla propria Riserva di caccia.

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